Operatori economici aggiudicatari.
È destinata a imprese, consorzi e raggruppamenti aggiudicatari di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture.
Broker assicurativo02 · CAUZIONI
Cauzione definitiva
La cauzione definitiva è la garanzia richiesta all’operatore economico aggiudicatario prima della stipulazione del contratto.
Tutela la stazione appaltante rispetto all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e alle ulteriori conseguenze previste dalla normativa e dal contratto.
Richiedi una valutazione ↗01 · INQUADRAMENTO
È destinata a imprese, consorzi e raggruppamenti aggiudicatari di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture.
La garanzia viene prestata dall’esecutore a favore della stazione appaltante indicata nel contratto e nella documentazione di gara.
Di regola deve essere costituita prima della sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione può determinare la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria. Gli atti vanno verificati anche in caso di esecuzione anticipata o consegna d’urgenza.
02 · COME SI CALCOLA
Nella disciplina ordinaria, la garanzia definitiva si calcola sull’importo contrattuale, normalmente al netto dell’IVA, partendo dal 10%.
€1.000.000 × 10% = €100.000
Garanzia iniziale: €100.00010% + (18% − 10%) = 18%
€1.000.000 × 18% = €180.000
Garanzia iniziale: €180.00020% + [2 × (25% − 20%)] = 30%
€1.000.000 × 30% = €300.000
Garanzia iniziale: €300.00003 · RIDUZIONI
La riduzione del 30% per la certificazione di qualità e quella del 50% riservata alle PMI sono alternative. Le eventuali ulteriori riduzioni si applicano progressivamente sull’importo risultante, non sommando semplicemente le percentuali.
Le certificazioni devono essere valide, pertinenti e documentate. Le ulteriori riduzioni dell’Allegato II.13 non spettano automaticamente: occorre controllare gli atti di gara.
GARANZIA INIZIALE€300.000
PMI −50%€150.000
DIGITALE −10%€135.000
ALTRA RIDUZIONE −20%€108.000
04 · SOTTO SOGLIA
Per i contratti sotto soglia, l’articolo 53 prevede una disciplina specifica. La stazione appaltante può, in casi debitamente motivati, non richiedere la garanzia definitiva. Quando viene richiesta, è pari al 5% dell’importo contrattuale.
€500.000 × 5% = €25.000
Importo della garanzia: €25.000Per stabilire se si applica l’articolo 53 oppure la disciplina ordinaria dell’articolo 117 bisogna esaminare la procedura e gli atti della stazione appaltante.
05 · COSA GARANTISCE
Nei limiti previsti dalla legge e dalle condizioni contrattuali, la garanzia tutela la stazione appaltante rispetto a:
La formulazione concreta della garanzia deve rispettare lo schema applicabile e le eventuali condizioni particolari richieste dalla stazione appaltante.
La garanzia accompagna l’esecuzione del contratto e viene progressivamente svincolata in relazione all’avanzamento. Lo svincolo può raggiungere complessivamente l’80% dell’importo iniziale; il residuo permane fino al collaudo provvisorio, al certificato di regolare esecuzione o alla diversa scadenza applicabile. Durata e svincolo devono essere verificati nel contratto, nel capitolato e nel cronoprogramma.
06 · DOCUMENTI
07 · IL METODO
08 · FAQ
No. La base ordinaria è l’importo contrattuale risultante dall’aggiudicazione, normalmente al netto dell’IVA.
No. Nella disciplina ordinaria parte dal 10%, ma aumenta quando il ribasso supera il 10%. Per gli affidamenti sotto soglia può trovare applicazione la misura fissa del 5%.
Sì. Prima si determina la percentuale della garanzia in funzione del ribasso; successivamente si applicano le riduzioni spettanti.
No. La riduzione del 50% per le PMI e quella del 30% per la certificazione di qualità sono alternative.
Non necessariamente. Bisogna verificare l’avanzamento dell’esecuzione, gli atti di svincolo e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione previsto per il contratto.
Nei casi consentiti dall’articolo 53, la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva con adeguata motivazione. Nella disciplina ordinaria l’esonero può essere ammesso soltanto nelle ipotesi e alle condizioni previste dall’articolo 117.
INFORMAZIONE E FONTI
Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono il set informativo, le condizioni contrattuali, la documentazione di gara o la valutazione della compagnia. Quotazione ed emissione dipendono dalla verifica documentale e dall’accettazione del garante. Importo, durata, riduzioni e condizioni devono essere confermati esaminando gli atti della specifica procedura.
Articolo 117 del D.Lgs. 36/2023 ↗ · Articolo 53 del D.Lgs. 36/2023 ↗
Impostato secondo le fonti ufficiali verificate al 1° agosto 2026, con validazione finale richiesta a Insurantia e ai professionisti incaricati.
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