Errori e omissioni.
La polizza può intervenire, entro condizioni e limiti concordati, per richieste connesse a errori, omissioni, negligenza o inadempimenti professionali assicurati.
Broker assicurativo01 · RC PROFESSIONALI
Responsabilità professionale
Un errore, un’omissione o una negligenza professionale possono generare una richiesta di risarcimento e costi di difesa rilevanti.
La copertura efficace parte dall’attività realmente svolta: professione, incarichi, clienti, fatturato, precedenti assicurativi e continuità temporale devono essere analizzati insieme.
Richiedi una valutazione ↗01 · PERCHÉ SERVE
La polizza può intervenire, entro condizioni e limiti concordati, per richieste connesse a errori, omissioni, negligenza o inadempimenti professionali assicurati.
Una contestazione può comportare danni patrimoniali, spese legali e tecniche, anche quando la responsabilità deve ancora essere accertata.
Nelle coperture claims made, decorrenza, retroattività, rinnovi e periodo successivo alla cessazione incidono sulla protezione effettiva.
02 · ATTIVITÀ ASSICURATA
Due professionisti con lo stesso titolo possono svolgere incarichi molto diversi. La descrizione contrattuale deve comprendere le attività reali e le eventuali funzioni accessorie.
Se l’incarico contestato non rientra nell’attività assicurata o ricade in un’esclusione, il solo importo del massimale non risolve il problema.
03 · CLAIMS MADE
Molte RC professionali operano secondo il regime claims made: la richiesta deve essere presentata per la prima volta e denunciata nel periodo previsto, in relazione a fatti rientranti nella retroattività accordata e non già noti nei termini contrattuali.
04 · LIMITI ECONOMICI
Il massimale va rapportato all’esposizione possibile, non soltanto al fatturato: valore delle opere, impatto fiscale, numero dei clienti, settore sanitario o incarichi pubblici possono modificare sensibilmente il rischio.
05 · AMBITI PROFESSIONALI
Obblighi assicurativi, garanzie richieste e disponibilità sul mercato devono essere verificati per la singola professione e per l’attività dichiarata.
06 · DOCUMENTI
07 · IL METODO
08 · FAQ
No. Attività, obblighi, rischi ed eventuali requisiti normativi cambiano. Il contratto deve essere coerente con la professione effettivamente esercitata, gli incarichi svolti e le estensioni necessarie.
Significa che, nei limiti delle condizioni contrattuali, rileva il momento in cui la richiesta di risarcimento viene presentata per la prima volta all’assicurato e denunciata alla compagnia. Data del fatto, retroattività, periodo assicurato e circostanze note devono essere letti insieme.
No. Opera entro il periodo concordato e secondo le condizioni di polizza. Non rende assicurabili richieste o circostanze già conosciute e soggette a dichiarazione prima della stipula.
No. La retroattività guarda alle attività svolte prima della decorrenza; l’ultrattività o postuma può proteggere, alle condizioni previste, dalle richieste ricevute dopo la cessazione della polizza per fatti rientranti nel periodo coperto.
No. Servono anche attività correttamente descritte, estensioni coerenti, retroattività adeguata, sottolimiti, franchigie, scoperti ed esclusioni compatibili con gli incarichi reali.
INFORMAZIONE
Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono il set informativo, le condizioni contrattuali, gli obblighi previsti per la specifica professione o la valutazione della compagnia. Quotazione ed emissione dipendono dalla verifica documentale e dall’accettazione dell’assicuratore. Attività, soggetti assicurati, decorrenza, retroattività, ultrattività, massimali, sottolimiti, franchigie, scoperti ed esclusioni devono essere verificati sul singolo caso.
Impostato secondo le fonti ufficiali verificate al 1° agosto 2026, con validazione finale richiesta a Insurantia e ai professionisti incaricati.
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