Imprese che partecipano alle gare.
È destinata a imprese, consorzi e raggruppamenti temporanei che partecipano a procedure nelle quali il bando, il disciplinare o la lettera d’invito richiedono una garanzia a corredo dell’offerta.
Broker assicurativo01 · CAUZIONI
Cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria è la garanzia che può essere richiesta all’operatore economico per partecipare a una procedura di affidamento pubblico.
Tutela la stazione appaltante nelle ipotesi previste dalla normativa, con particolare riferimento alla mancata sottoscrizione del contratto per fatti riconducibili all’aggiudicatario.
Richiedi una valutazione ↗01 · INQUADRAMENTO
È destinata a imprese, consorzi e raggruppamenti temporanei che partecipano a procedure nelle quali il bando, il disciplinare o la lettera d’invito richiedono una garanzia a corredo dell’offerta.
Il beneficiario è il soggetto indicato nei documenti di gara: ad esempio un’amministrazione, un Comune, una Regione, un Ministero, un ente pubblico, una società pubblica, un concessionario o una centrale di committenza.
La garanzia deve essere presentata secondo modalità e termine indicati nella documentazione di gara. Ha efficacia ordinaria per almeno 180 giorni dalla presentazione dell’offerta; il bando o l’invito possono prevedere una durata diversa e l’impegno del garante al rinnovo.
02 · COME SI CALCOLA
La regola generale prevista dall’articolo 106 del D.Lgs. 36/2023 parte dal 2% del valore complessivo indicato nel bando o nell’invito.
La stazione appaltante può motivatamente ridurre la percentuale fino all’1% oppure aumentarla fino al 4%. Nelle gare aggregate svolte da centrali di committenza, la misura indicata non può superare il 2%. Percentuale e base di calcolo devono quindi essere sempre controllate nei documenti della singola procedura.
Valore della procedura: €1.000.000
€1.000.000 × 2% = €20.000
Importo della cauzione provvisoria: €20.00003 · RIDUZIONI
La riduzione del 30% per la certificazione di qualità e quella del 50% riservata alle PMI sono alternative. L’ulteriore riduzione fino al 20% non è automatica: riguarda certificazioni o marchi dell’Allegato II.13 individuati nei documenti iniziali di gara, che fissano anche la percentuale applicabile.
Non tutte le certificazioni ISO attribuiscono automaticamente una riduzione. Occorre controllare il disciplinare e documentare i requisiti dichiarati in sede di offerta.
Ogni riduzione successiva si calcola sull’importo risultante dalla precedente; le percentuali non vanno sommate.
IMPORTO INIZIALE€20.000
PMI −50%€10.000
DIGITALE −10%€9.000
ALTRA RIDUZIONE −20%€7.200
04 · SOTTO SOGLIA
Nelle procedure di affidamento previste dall’articolo 50, di regola la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria. Per le procedure indicate dall’articolo 53 può richiederla in presenza di particolari esigenze motivate.
€500.000 × 1% = €5.000
Importo della garanzia: €5.000, senza riduzioni.05 · DOCUMENTI
06 · IL METODO
07 · FAQ
No. Occorre verificare la disciplina applicabile e i documenti di gara. Nelle procedure sotto soglia, di regola non viene richiesta, salvo particolari esigenze motivate nei casi consentiti dalla legge.
No. Le due riduzioni sono alternative.
No. La certificazione deve rientrare tra quelle previste dall’Allegato II.13 ed essere espressamente individuata nei documenti iniziali di gara, che stabiliscono anche la percentuale applicabile.
No. Si applicano progressivamente: ogni percentuale è calcolata sull’importo risultante dalla riduzione precedente.
La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e rispettare le modalità di verificabilità telematica previste dall’articolo 106 e dalla documentazione di gara.
INFORMAZIONE E FONTI
Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono il set informativo, le condizioni contrattuali, la documentazione di gara o la valutazione della compagnia. Quotazione ed emissione dipendono dalla verifica documentale e dall’accettazione del garante. Il calcolo deve essere sempre confermato esaminando il bando, il disciplinare e la normativa applicabile alla specifica procedura.
Articolo 106 del D.Lgs. 36/2023 ↗ · Articolo 53 del D.Lgs. 36/2023 ↗
Impostato secondo le fonti ufficiali verificate al 1° agosto 2026, con validazione finale richiesta a Insurantia e ai professionisti incaricati.
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