Operatori economici a conclusione del contratto.
È destinata a imprese, consorzi e raggruppamenti che hanno ultimato lavori, servizi o forniture e devono ricevere la rata finale prevista dalla contabilità del contratto.
Broker assicurativo04 · CAUZIONI
Garanzia per la rata di saldo
La garanzia per la rata di saldo consente alla stazione appaltante di liquidare il pagamento finale dovuto all’esecutore, nei termini e alle condizioni previsti dall’articolo 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.
Tutela il beneficiario rispetto alle somme erogate prima che il collaudo, il certificato di regolare esecuzione o la verifica di conformità assumano carattere definitivo.
Richiedi una valutazione ↗01 · INQUADRAMENTO
È destinata a imprese, consorzi e raggruppamenti che hanno ultimato lavori, servizi o forniture e devono ricevere la rata finale prevista dalla contabilità del contratto.
Il beneficiario è l’amministrazione o l’altro soggetto aggiudicatore tenuto a liquidare il saldo e indicato negli atti del contratto.
La garanzia viene costituita per consentire la liquidazione del saldo prima della definitività del collaudo, del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità applicabile.
02 · COME SI CALCOLA
La base è l’importo della rata di saldo effettivamente da liquidare, come risulta dalla contabilità finale e dagli atti della stazione appaltante.
Il capitale non deve essere ricostruito applicando automaticamente una percentuale all’importo contrattuale. Occorre acquisire il conto finale, il certificato di pagamento o la richiesta della stazione appaltante e verificare l’importo esatto da erogare.
Rata di saldo certificata: €20.000
Somma garantita: €20.000 + interessi legali per il periodo previsto.
Il tasso e la durata devono essere calcolati alla data della richiesta.Ritenute, rettifiche della contabilità, penali, certificati già emessi e condizioni contrattuali possono incidere sul saldo. Il calcolo deve essere confermato sugli atti finali.
03 · EFFICACIA E DURATA
La garanzia opera secondo la decorrenza indicata nello schema applicabile e negli atti del contratto, normalmente in collegamento con l’erogazione della rata di saldo.
ULTIMAZIONEPrestazione conclusa
VERIFICACollaudo, CRE o conformità
SALDOPagamento finale
CESSAZIONEDue anni dall’atto
Di norma la garanzia cessa due anni dopo la data del collaudo provvisorio, del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità. Occorre individuare correttamente la data dell’atto, senza far decorrere automaticamente il termine dalla successiva PEC di trasmissione, e verificare eventuali condizioni particolari richieste dalla stazione appaltante.
04 · VERIFICHE ESSENZIALI
Conto finale, certificato di pagamento e richiesta della stazione appaltante devono coincidere sul capitale. Gli interessi legali vanno calcolati con il tasso vigente e per il periodo corretto.
Occorre distinguere la data dell’atto di collaudo o del CRE dalla data di trasmissione o dalla successiva erogazione. Schema, richiesta del beneficiario e condizioni particolari devono essere coordinati.
La liquidazione della rata di saldo non costituisce accettazione dell’opera. Restano ferme le responsabilità e gli obblighi previsti dalla legge, dal contratto e dalla garanzia.
05 · COSA GARANTISCE
Nei limiti dello schema e delle condizioni applicabili, la garanzia tutela il beneficiario rispetto alle somme liquidate prima della definitività dell’accertamento finale.
La garanzia non sostituisce il collaudo, il certificato di regolare esecuzione o la verifica di conformità e non modifica le responsabilità dell’esecutore.
06 · DOCUMENTI
07 · IL METODO
08 · FAQ
È la somma finale dovuta all’esecutore dopo l’accertamento della corretta esecuzione, secondo tempi e condizioni previsti dal contratto. Il suo pagamento è subordinato alla costituzione della garanzia fideiussoria prevista dall’articolo 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.
La garanzia è pari alla rata di saldo da liquidare, maggiorata degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente fino alla definitività del collaudo, del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità applicabile.
No. Il Codice stabilisce che i certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi al netto della ritenuta dello 0,50%; l’importo concreto del saldo deriva dalla contabilità finale e dagli atti del contratto. Non deve essere assunto automaticamente un importo fisso senza esaminare conto finale e certificato di pagamento.
Lo schema e gli atti della stazione appaltante devono essere verificati. In via operativa, l’efficacia è normalmente collegata all’erogazione della rata di saldo; la data tecnica indicata nella polizza deve essere coerente con collaudo, CRE o verifica di conformità e con la richiesta del beneficiario.
Di norma cessa due anni dopo la data del collaudo provvisorio, del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità. La data iniziale dell’atto e le eventuali condizioni particolari della stazione appaltante devono comunque essere controllate nella singola pratica.
No. Il pagamento della rata di saldo non costituisce accettazione dell’opera, fatti salvi gli effetti previsti dalla normativa e dal contratto.
INFORMAZIONE E FONTI
Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono il set informativo, le condizioni contrattuali, gli atti della procedura o la valutazione della compagnia. Quotazione ed emissione dipendono dalla verifica documentale e dall’accettazione del garante. Capitale, interessi, decorrenza, durata e condizioni devono essere confermati esaminando la documentazione della specifica pratica.
Articolo 117 del D.Lgs. 36/2023 ↗ · D.M. 193/2022 ↗
Impostato secondo le fonti ufficiali verificate al 1° agosto 2026, con validazione finale richiesta a Insurantia e ai professionisti incaricati.
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