Medici e odontoiatri.
Liberi professionisti, convenzionati, dipendenti e sanitari che svolgono anche attività extramuraria richiedono una lettura distinta del rapporto con paziente e struttura.
Broker assicurativo02 · RC PROFESSIONALI
Professioni sanitarie
Medici, odontoiatri, professionisti sanitari e strutture operano in un ambito nel quale una contestazione può coinvolgere danni alla persona, costi di difesa, rivalse e responsabilità differenti.
Specializzazione, prestazioni, rapporto con la struttura, attività libero-professionale, precedenti assicurativi e continuità temporale devono essere analizzati insieme.
Richiedi una valutazione ↗01 · A CHI SERVE
Liberi professionisti, convenzionati, dipendenti e sanitari che svolgono anche attività extramuraria richiedono una lettura distinta del rapporto con paziente e struttura.
Infermieri, fisioterapisti, tecnici, ostetriche e altri esercenti professioni sanitarie devono dichiarare mansioni, autonomia, luoghi e modalità operative effettive.
Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private devono considerare attività autorizzate, personale, collaboratori, volumi, tecnologie e gestione del rischio clinico.
02 · TRE LIVELLI DA DISTINGUERE
La Legge 24/2017 disciplina obblighi e responsabilità diversi. Una protezione coerente nasce dal coordinamento delle coperture, non dalla semplice presenza di una polizza.
Rapporto di lavoro, attività privata, prestazioni svolte, rivalse e condizioni dei diversi contratti devono essere verificati sul caso concreto.
03 · ATTIVITÀ SANITARIA
Due professionisti della stessa specializzazione possono avere esposizioni molto diverse. Servono informazioni precise su prestazioni, tecniche, pazienti, sedi e organizzazione.
04 · TEMPO E MASSIMALI
Il D.M. 232/2023 stabilisce requisiti minimi differenziati per strutture e professionisti. La soglia normativa non sostituisce l’analisi dell’esposizione reale e non deve essere letta come massimale universalmente adeguato.
05 · CONTROLLI ESSENZIALI
La RC sanitaria non sostituisce automaticamente una copertura cyber. Violazione di dati sanitari, attacco informatico, indisponibilità dei sistemi e interruzione dell’attività richiedono un’analisi separata e coordinata.
06 · DOCUMENTI
07 · IL METODO
08 · FAQ
Non va presunto. La struttura deve tutelare la propria responsabilità nei termini previsti dalla disciplina applicabile, ma il professionista deve verificare ruolo, rapporto con la struttura, attività svolta, eventuale azione di rivalsa e obblighi assicurativi personali. Le due coperture devono essere coordinate.
No. La RC professionale tutela la responsabilità connessa all’attività esercitata nei limiti del contratto; la copertura per colpa grave riguarda in particolare l’esposizione del sanitario alle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa nei casi previsti dalla legge.
Sì. Una richiesta può arrivare molto tempo dopo la prestazione. Occorre verificare continuità delle polizze, periodo di retroattività, circostanze note e condizioni di ultrattività, senza presumere che il nuovo contratto assorba automaticamente ogni attività passata.
No. Specializzazione, procedure effettuate, grado di invasività, tecnologie utilizzate e sede dell’attività devono essere dichiarati. Alcune prestazioni possono richiedere valutazioni, condizioni, franchigie o limiti specifici.
Si considerano requisiti minimi applicabili, specializzazione, tipo e volume delle prestazioni, regime di attività, strutture utilizzate, esposizione potenziale e precedenti sinistri. I valori previsti dalla normativa sono soglie minime, non una misura automaticamente sufficiente per ogni rischio.
Dipende dalle condizioni. Spese di difesa previste dalla RC, tutela legale autonoma e assistenza nei procedimenti penali, civili, amministrativi o disciplinari non coincidono necessariamente e devono essere confrontate.
INFORMAZIONE E FONTI
Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono il set informativo, le condizioni contrattuali, gli obblighi previsti dalla normativa sanitaria o la valutazione della compagnia. Quotazione ed emissione dipendono dalla verifica documentale e dall’accettazione dell’assicuratore. Ruolo, attività, soggetti assicurati, decorrenza, retroattività, ultrattività, massimali, franchigie, scoperti, sottolimiti ed esclusioni devono essere verificati sul singolo caso.
Legge 8 marzo 2017, n. 24 ↗ · D.M. 15 dicembre 2023, n. 232 ↗
Impostato secondo le fonti ufficiali verificate al 1° agosto 2026, con validazione finale richiesta a Insurantia e ai professionisti incaricati.
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