Tecnici iscritti e consulenti.
Ingegneri, architetti, geometri, geologi, periti e altri professionisti che svolgono attività tecniche per committenti pubblici o privati.
Broker assicurativo02 · RC PROFESSIONALI
Professioni tecniche
Ingegneri, architetti, geometri, periti, progettisti e direttori dei lavori assumono incarichi nei quali un errore o un’omissione possono incidere su costi, tempi, sicurezza e funzionalità dell’opera.
La copertura deve seguire il lavoro realmente svolto, non fermarsi al titolo professionale: attività, valore delle opere, ruoli, collaboratori e storia assicurativa definiscono l’esposizione effettiva.
Richiedi una valutazione ↗01 · A CHI SERVE
Ingegneri, architetti, geometri, geologi, periti e altri professionisti che svolgono attività tecniche per committenti pubblici o privati.
Studi associati, società tra professionisti e società di ingegneria richiedono una lettura distinta di soggetti assicurati, incarichi, collaboratori e responsabilità dell’organizzazione.
La polizza può essere costruita intorno alle attività effettive, comprese direzione lavori, sicurezza, perizie, verifiche, certificazioni e consulenze specialistiche.
02 · PERCHÉ È IMPORTANTE
Una scelta progettuale non corretta, un’omissione nella direzione lavori o una verifica incompleta possono generare rifacimenti, varianti, ritardi, perdita di contributi, danni materiali o richieste di terzi. La RC professionale tutela, entro condizioni e limiti concordati, il patrimonio del tecnico e sostiene la gestione della contestazione.
03 · ATTIVITÀ E RUOLI
La stessa persona può operare come progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore, consulente o componente di un raggruppamento. Ogni ruolo comporta obblighi ed esposizioni differenti.
Contratto, disciplinare, valore dell’opera e requisiti del committente devono essere confrontati con massimale, durata e condizioni della polizza.
04 · MASSIMALE E TEMPO
Un incarico concluso può generare una richiesta anche anni dopo. Per questo interruzioni, cambi di compagnia, riduzioni della retroattività o dichiarazioni incomplete devono essere gestiti con particolare attenzione.
05 · CONTROLLI ESSENZIALI
06 · DOCUMENTI
07 · IL METODO
08 · FAQ
No. La copertura dipende dalla definizione di attività assicurata riportata nel contratto. Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, perizie, certificazioni e consulenze specialistiche devono essere dichiarate e comprese quando effettivamente svolte.
Il fatturato è soltanto uno degli elementi. Vanno considerati anche valore e complessità delle opere, tipologia degli incarichi, numero dei committenti, possibili danni patrimoniali e materiali, attività svolte in raggruppamento e limiti richiesti dal contratto o dalla normativa applicabile.
Può operare per fatti professionali anteriori alla decorrenza entro il periodo accordato, ma non rende assicurabili richieste, contestazioni o circostanze già conosciute e soggette a dichiarazione. Continuità delle polizze e questionario devono essere verificati insieme.
Solo se rientrano nella definizione dei soggetti assicurati e nelle condizioni concordate. Dipendenti, collaboratori, consulenti, associati e professionisti incaricati esternamente devono essere censiti, chiarendo anche le eventuali azioni di rivalsa.
Può comprendere incarichi affidati da amministrazioni pubbliche, ma occorre verificare attività, requisiti dell’affidamento, valore dell’opera, eventuali condizioni specifiche e disciplina applicabile al singolo contratto.
Non necessariamente. Una copertura annuale tutela l’attività dichiarata entro i propri limiti; un incarico o un affidamento può richiedere condizioni, massimali, durata o una garanzia dedicata. I due livelli devono essere coordinati evitando vuoti e sovrapposizioni.
INFORMAZIONE E FONTI
Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono il set informativo, le condizioni contrattuali, il disciplinare dell’incarico, gli obblighi previsti per la specifica professione o la valutazione della compagnia. Quotazione ed emissione dipendono dalla verifica documentale e dall’accettazione dell’assicuratore. Attività, soggetti assicurati, valore delle opere, decorrenza, retroattività, ultrattività, massimali, sottolimiti, franchigie, scoperti ed esclusioni devono essere verificati sul singolo caso.
D.P.R. 137/2012, articolo 5 ↗ · D.Lgs. 36/2023 ↗
Impostato secondo le fonti ufficiali verificate al 1° agosto 2026, con validazione finale richiesta a Insurantia e ai professionisti incaricati.
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