02 · RC PROFESSIONALI

Professioni tecniche

Ogni progetto espone il professionista a responsabilità concrete.

Ingegneri, architetti, geometri, periti, progettisti e direttori dei lavori assumono incarichi nei quali un errore o un’omissione possono incidere su costi, tempi, sicurezza e funzionalità dell’opera.

La copertura deve seguire il lavoro realmente svolto, non fermarsi al titolo professionale: attività, valore delle opere, ruoli, collaboratori e storia assicurativa definiscono l’esposizione effettiva.

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01 · A CHI SERVE

PROFESSIONISTI

Tecnici iscritti e consulenti.

Ingegneri, architetti, geometri, geologi, periti e altri professionisti che svolgono attività tecniche per committenti pubblici o privati.

ORGANIZZAZIONI

Studi e società.

Studi associati, società tra professionisti e società di ingegneria richiedono una lettura distinta di soggetti assicurati, incarichi, collaboratori e responsabilità dell’organizzazione.

INCARICHI

Dalla progettazione al collaudo.

La polizza può essere costruita intorno alle attività effettive, comprese direzione lavori, sicurezza, perizie, verifiche, certificazioni e consulenze specialistiche.

02 · PERCHÉ È IMPORTANTE

Un errore tecnico può propagarsi sull’intera opera.

Una scelta progettuale non corretta, un’omissione nella direzione lavori o una verifica incompleta possono generare rifacimenti, varianti, ritardi, perdita di contributi, danni materiali o richieste di terzi. La RC professionale tutela, entro condizioni e limiti concordati, il patrimonio del tecnico e sostiene la gestione della contestazione.

Esempi di esposizione

  • errore di calcolo o dimensionamento;
  • omessa o errata indicazione progettuale;
  • contabilità lavori o SAL contestati;
  • variante resa necessaria da un errore professionale;
  • ritardo imputato alla prestazione tecnica;
  • certificazione, perizia o verifica non corretta.

Possibili conseguenze

  • costi di demolizione, rifacimento o adeguamento;
  • danni patrimoniali del committente;
  • danni all’opera e a beni di terzi;
  • lesioni o danni corporali;
  • penali, maggiori costi e perdita di utilità;
  • spese legali, peritali e di difesa.

03 · ATTIVITÀ E RUOLI

Il titolo professionale non descrive tutto il rischio.

La stessa persona può operare come progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore, consulente o componente di un raggruppamento. Ogni ruolo comporta obblighi ed esposizioni differenti.

  • Progettazione: disciplina, opere, impianti e livello progettuale devono rientrare nell’attività assicurata.
  • Direzione lavori e contabilità: vanno considerate verifiche, ordini, SAL, varianti e controllo dell’esecuzione.
  • Sicurezza: gli incarichi di coordinamento devono essere espressamente valutati.
  • Collaudi, perizie e certificazioni: possono richiedere estensioni, sottolimiti o condizioni specifiche.
  • Raggruppamenti e sub-consulenze: occorre chiarire responsabilità solidale, collaboratori e rivalse.
Una copertura annuale non sostituisce automaticamente ogni garanzia richiesta per il singolo incarico

Contratto, disciplinare, valore dell’opera e requisiti del committente devono essere confrontati con massimale, durata e condizioni della polizza.

04 · MASSIMALE E TEMPO

Valore dell’opera e continuità contano più del solo fatturato.

Dimensione economica

  • valore massimo e medio delle opere;
  • tipologia e complessità degli incarichi;
  • massimale per richiesta e aggregato annuo;
  • sottolimiti per specifiche attività;
  • franchigie, scoperti e spese di difesa.

Dimensione temporale

  • regime claims made;
  • retroattività maturata;
  • continuità tra contratti successivi;
  • circostanze note da dichiarare;
  • ultrattività o postuma alla cessazione.

Un incarico concluso può generare una richiesta anche anni dopo. Per questo interruzioni, cambi di compagnia, riduzioni della retroattività o dichiarazioni incomplete devono essere gestiti con particolare attenzione.

05 · CONTROLLI ESSENZIALI

Le clausole devono seguire gli incarichi reali.

Garanzie da esaminare

  • errori e omissioni professionali;
  • danni patrimoniali, materiali e corporali;
  • costi di rettifica e rifacimento, se previsti;
  • responsabilità di dipendenti e collaboratori;
  • spese legali, tecniche e peritali;
  • perdita documenti e violazione della riservatezza.

Limiti da individuare

  • opere ad alto rischio o attività specialistiche;
  • amianto, inquinamento e rischi geologici;
  • insolvenza del committente o mancato pagamento;
  • penali e obbligazioni contrattuali pure;
  • territorialità e giurisdizione;
  • richieste e circostanze già conosciute.

06 · DOCUMENTI

Documentazione normalmente richiesta.

Profilo professionale

  • Documento d’identità e codice fiscale
  • Iscrizione all’albo, se prevista
  • Curriculum e titoli professionali
  • Questionario assicurativo compilato
  • Fatturato per attività e ultimi esercizi
  • Struttura dello studio o della società

Incarichi e storia assicurativa

  • Descrizione dettagliata delle attività
  • Principali incarichi e valore delle opere
  • Polizza in corso e retroattività
  • Sinistri e richieste di risarcimento
  • Circostanze note o contestazioni
  • Eventuali requisiti di gara o contratto

07 · IL METODO

Come opera Insurantia.

  1. 01Ricostruisce attività, ruoli e specializzazioni effettive.
  2. 02Analizza incarichi e valore delle opere seguite.
  3. 03Censisce studio, collaboratori e responsabilità condivise.
  4. 04Verifica polizze precedenti, retroattività e continuità.
  5. 05Raccoglie sinistri, contestazioni e circostanze note.
  6. 06Confronta massimali, estensioni, franchigie ed esclusioni.
  7. 07Ricerca sul mercato una soluzione compatibile con il rischio.
  8. 08Illustra garanzie e principali limiti prima della stipula.

08 · FAQ

Domande frequenti.

La polizza copre automaticamente ogni attività consentita dall’albo?+

No. La copertura dipende dalla definizione di attività assicurata riportata nel contratto. Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, perizie, certificazioni e consulenze specialistiche devono essere dichiarate e comprese quando effettivamente svolte.

Come si sceglie il massimale?+

Il fatturato è soltanto uno degli elementi. Vanno considerati anche valore e complessità delle opere, tipologia degli incarichi, numero dei committenti, possibili danni patrimoniali e materiali, attività svolte in raggruppamento e limiti richiesti dal contratto o dalla normativa applicabile.

La retroattività copre gli incarichi già conclusi?+

Può operare per fatti professionali anteriori alla decorrenza entro il periodo accordato, ma non rende assicurabili richieste, contestazioni o circostanze già conosciute e soggette a dichiarazione. Continuità delle polizze e questionario devono essere verificati insieme.

Sono coperti i collaboratori dello studio?+

Solo se rientrano nella definizione dei soggetti assicurati e nelle condizioni concordate. Dipendenti, collaboratori, consulenti, associati e professionisti incaricati esternamente devono essere censiti, chiarendo anche le eventuali azioni di rivalsa.

La copertura vale anche per incarichi pubblici?+

Può comprendere incarichi affidati da amministrazioni pubbliche, ma occorre verificare attività, requisiti dell’affidamento, valore dell’opera, eventuali condizioni specifiche e disciplina applicabile al singolo contratto.

RC professionale e polizza per la singola opera sono la stessa cosa?+

Non necessariamente. Una copertura annuale tutela l’attività dichiarata entro i propri limiti; un incarico o un affidamento può richiedere condizioni, massimali, durata o una garanzia dedicata. I due livelli devono essere coordinati evitando vuoti e sovrapposizioni.

INFORMAZIONE E FONTI

Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono il set informativo, le condizioni contrattuali, il disciplinare dell’incarico, gli obblighi previsti per la specifica professione o la valutazione della compagnia. Quotazione ed emissione dipendono dalla verifica documentale e dall’accettazione dell’assicuratore. Attività, soggetti assicurati, valore delle opere, decorrenza, retroattività, ultrattività, massimali, sottolimiti, franchigie, scoperti ed esclusioni devono essere verificati sul singolo caso.

D.P.R. 137/2012, articolo 5 ↗ · D.Lgs. 36/2023 ↗

Impostato secondo le fonti ufficiali verificate al 1° agosto 2026, con validazione finale richiesta a Insurantia e ai professionisti incaricati.

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