Professionisti abilitati al visto.
Commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e altri soggetti abilitati, nei limiti delle attività consentite e degli adempimenti richiesti.
Broker assicurativo04 · RC PROFESSIONALI
Visti, asseverazioni e certificazioni
Visti di conformità, asseverazioni, attestazioni e verifiche possono incidere su crediti, agevolazioni, opere e decisioni di terzi.
La copertura deve seguire esattamente l’attività svolta, la disciplina applicabile e il valore delle dichiarazioni rilasciate: la RC professionale ordinaria, da sola, può non essere sufficiente.
Richiedi una valutazione ↗01 · A CHI È DEDICATA
Commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e altri soggetti abilitati, nei limiti delle attività consentite e degli adempimenti richiesti.
Ingegneri, architetti, geometri, periti e professionisti che attestano requisiti tecnici, congruità, conformità o dati previsti da una specifica disciplina.
Organismi di ispezione, verifica o certificazione richiedono un’analisi distinta di accreditamenti, attività, schemi applicati e responsabilità contrattuali.
02 · ATTIVITÀ DA DISTINGUERE
Professione, attività, norma di riferimento, periodo, destinatario e conseguenze dell’attestazione devono coincidere con quanto dichiarato alla compagnia e riportato in polizza.
03 · RESPONSABILITÀ
La garanzia opera soltanto nei casi e nei limiti previsti dal contratto. L’analisi deve distinguere danno risarcibile, somme dovute dal cliente, sanzioni personali, interessi, costi di rettifica e responsabilità derivanti dalla specifica attestazione.
Le sanzioni direttamente irrogate al professionista, il dolo e le attività non dichiarate non devono essere presentati come automaticamente assicurabili. Va verificato il testo di polizza e il quadro normativo applicabile.
04 · MASSIMALE E CONTINUITÀ
Il massimale va confrontato con numero, valore e concentrazione delle pratiche, possibile cumulo di richieste e requisiti specifici dell’attività.
Quando una norma stabilisce requisiti assicurativi specifici, la verifica deve essere svolta sulla versione vigente e sull’attività concretamente esercitata. Non sono riportati importi universali perché possono cambiare secondo fattispecie e disciplina.
05 · CONTROLLI ESSENZIALI
Se il professionista svolge entrambe le attività, può essere necessario coordinare sezioni o polizze differenti. Una dicitura generica non garantisce che tutti gli incarichi siano compresi.
06 · DOCUMENTI
07 · IL METODO
08 · FAQ
No. Il visto deve risultare espressamente compreso e la copertura deve rispettare i requisiti previsti dalla disciplina applicabile. Massimale, assenza di franchigie o scoperti incompatibili, periodo di ultrattività e comunicazioni all’Agenzia delle Entrate devono essere verificati sul contratto concreto.
No. Requisiti e importi dipendono dall’attività, dalla norma applicabile e dal valore delle attestazioni rilasciate. Il minimo eventualmente previsto dalla legge non è automaticamente sufficiente per ogni portafoglio professionale.
No. Il visto riguarda controlli documentali e fiscali affidati ai soggetti abilitati; l’asseverazione tecnica attesta requisiti, dati o congruità nell’ambito previsto dalla relativa disciplina. Competenze, destinatari e responsabilità sono differenti.
Non va presunto. Occorre identificare la misura, il periodo, la norma vigente, la tipologia di intervento e le dichiarazioni effettivamente rilasciate. Prodotti riferiti a discipline precedenti possono non essere adatti a nuovi incarichi.
Devono essere preservate continuità, retroattività e copertura delle attività pregresse nei limiti consentiti. Circostanze note, contestazioni e comunicazioni già ricevute devono essere dichiarate secondo il questionario e le condizioni di polizza.
INFORMAZIONE E FONTI
Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono il set informativo, le condizioni contrattuali, la normativa applicabile alla singola attestazione o la valutazione della compagnia. Quotazione ed emissione dipendono dalla verifica documentale e dall’accettazione dell’assicuratore. Attività, soggetti assicurati, massimali, aggregati, retroattività, ultrattività, franchigie, scoperti, sottolimiti ed esclusioni devono essere verificati sul singolo caso.
D.Lgs. 241/1997 ↗ · Agenzia delle Entrate – visto di conformità ↗ · D.L. 34/2020, articolo 119 ↗
Impostato secondo le fonti ufficiali verificate al 1° agosto 2026, con validazione finale richiesta a Insurantia e ai professionisti incaricati.
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